Con l’ordinanza del 31 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha sancito un principio cruciale per il contenzioso nel settore del trasporto aereo: le fatture caricate su CEFA, se non contestate in modo specifico, vincolano il vettore aereo. Un passaggio fondamentale ottenuto grazie al lavoro del nostro Studio, che ha difeso ENAV S.p.A. nel giudizio contro Alidaunia S.r.l.
CEFA come fonte di prova: la nostra tesi accolta integralmente
Il cuore della decisione sta nell’utilizzo della piattaforma CEFA (CRCO – Ufficio centrale delle tariffe di rotta). Grazie all’accurata ricostruzione difensiva curata dallo Studio Napolitano, il Giudice ha ritenuto che la pubblicazione delle fatture sulla piattaforma costituisca piena messa a disposizione della documentazione contabile da parte del creditore. CEFA è un portale istituzionale, sicuro, dedicato agli operatori aerei. Ogni vettore accede alla propria posizione: estratti conto, fatture, dettaglio per singolo volo. Inoltre, può inviare reclami e comunicazioni. L’opponente, Alidaunia, non ha mai contestato nulla dal 2021 in poi, né in fase di emissione, né a fronte dei numerosi solleciti.
Se il vettore non contesta, le fatture si considerano valide
Il Giudice ha chiarito: l’inerzia dell’operatore comporta l’accettazione implicita dei dati pubblicati. E questo principio vale anche in giudizio. La contestazione generica è inidonea. Serve una replica puntuale, documentata, che nel caso specifico non è mai arrivata. Il nostro Studio ha quindi dimostrato che le fatture ENAV, seppure unilaterali, acquistano valore probatorio se non smentite da elementi oggettivi, in applicazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.
Provvisoria esecutività del decreto: opposizione respinta
L’opposizione proposta da Alidaunia S.r.l. è stata quindi respinta, in quanto priva di prova scritta. Il Giudice ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15729/2024 (art. 648 c.p.c.), accogliendo integralmente le nostre tesi. È stata esclusa ogni necessità di consulenza tecnica, ritenendo la controversia meramente documentale. La causa proseguirà con trattazione scritta, udienza fissata per il 14 maggio 2026.
Un precedente che rafforza la certezza nei rapporti tra enti e vettori
Questa ordinanza costituisce un precedente importante per la gestione delle tariffe nel trasporto aereo. Il Tribunale ha riconosciuto il valore legale della tracciabilità documentale resa disponibile attraverso CEFA e ha definito in modo chiaro l’onere di contestazione in capo al vettore. Una vittoria giuridica significativa per ENAV e per il nostro Studio, che conferma il proprio ruolo di riferimento nel contenzioso in materia di contratti pubblici e diritto aeronautico.




