Punteggio economico e manodopera devono essere valutati insieme: un ribasso più alto non garantisce un prezzo complessivo più conveniente. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 7228 del 30 settembre 2026. La decisione riguarda il confronto tra offerte e l’applicazione degli articoli 41 e 108 del d.lgs. 36/2023.
Il ribasso si applica alle voci previste dalla gara
Nel caso esaminato, il disciplinare riferiva lo sconto alle sole voci ribassabili. La base di calcolo era quindi il costo del servizio, pari a circa 1,327 milioni di euro. Restavano separate le componenti relative alla manodopera e alla sicurezza.
Entrambe le imprese avevano applicato correttamente questo metodo. Il Consiglio di Stato corregge dunque la lettura del TAR: il ribasso non andava esteso all’intero importo a base d’asta.
Il richiamo all’articolo 41, comma 14, va letto nel contesto della disciplina di gara. La controversia non riguardava, infatti, la giustificazione di risparmi sul lavoro derivanti da una migliore organizzazione aziendale.
Perché lo sconto maggiore non era più conveniente
L’impresa aggiudicataria aveva offerto un ribasso del 18,10%. Il raggruppamento concorrente aveva invece indicato il 10,94%. Tuttavia, la prima aveva dichiarato costi della manodopera più elevati, che confluivano nel prezzo complessivo secondo il modello di offerta.
Il risultato era un corrispettivo di 3.277.678,01 euro, contro i 3.203.156,28 euro del raggruppamento. L’offerta con lo sconto maggiore costava quindi circa 74.522 euro in più.
Nonostante ciò, la formula bilineare aveva assegnato all’aggiudicataria il massimo di 20 punti. Il calcolo premiava il ribasso nominale senza riflettere l’effettivo onere economico per l’amministrazione.
Punteggio economico e manodopera: conta il prezzo reale
Secondo i giudici, il maggior costo del lavoro aveva neutralizzato il vantaggio dello sconto. Di conseguenza, il meccanismo di valutazione aveva alterato la comparabilità delle offerte.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede una valutazione coerente con la reale convenienza della proposta. Le formule matematiche non possono produrre esiti irragionevoli, in contrasto con il principio del risultato e la parità di trattamento.
In questo caso, inoltre, l’aggiudicataria aveva ottenuto anche un punteggio tecnico inferiore a quello del raggruppamento concorrente.
Le conseguenze per le stazioni appaltanti
La sentenza conferma l’annullamento dell’aggiudicazione, pur con una motivazione diversa da quella del TAR. Riconosce inoltre il diritto del raggruppamento a conseguire l’appalto, salve le verifiche spettanti all’amministrazione. Resta compreso il controllo sull’eventuale anomalia previsto dall’articolo 110.
Sul piano operativo, disciplinare, modello economico e formula devono essere coerenti. Occorre chiarire come il costo della manodopera dichiarato ai sensi dell’articolo 108, comma 9, incida sul prezzo e sul confronto competitivo.




