Appalti pubblici: l’esperienza pregressa nell’offerta tecnica

L’esperienza pregressa nell’offerta tecnica può essere premiata negli appalti pubblici, purché contribuisca a dimostrare la qualità della prestazione. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 27 ottobre 2026, n. 7773, intervenendo sull’applicazione dell’articolo 108 del d.lgs. 36/2023.

Esperienza pregressa e valutazione dell’offerta

La controversia riguarda una gara indetta da Astral per servizi di verifica della progettazione relativi alla linea ferroviaria Roma-Lido.

La seconda classificata ha contestato i criteri di valutazione. In particolare, ha censurato il punteggio attribuito alle precedenti esperienze professionali dei concorrenti.

Secondo la ricorrente, tale criterio duplicava il requisito di capacità tecnica richiesto per partecipare alla gara. Inoltre, attribuiva un peso eccessivo alle caratteristiche dell’operatore economico.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità della procedura.

Requisiti di partecipazione e criteri premiali

La sentenza distingue due elementi fondamentali.

I requisiti di partecipazione servono ad accertare l’idoneità dell’impresa a eseguire l’appalto. I criteri di aggiudicazione, invece, consentono di individuare l’offerta qualitativamente migliore.

Nel caso esaminato, il requisito di accesso riguardava servizi analoghi già svolti. Il criterio premiale valorizzava invece specifiche attività di verifica su progetti affini.

Per i giudici, questa differenza escludeva un’illegittima duplicazione. L’esperienza richiesta per ottenere un punteggio maggiore dimostrava infatti competenze direttamente collegate alla prestazione da affidare.

Cosa prevede l’articolo 108 del Codice appalti

L’articolo 108 del d.lgs. 36/2023 riconosce alle stazioni appaltanti un margine di discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione.

Tale potere deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. I criteri devono inoltre essere pertinenti all’oggetto del contratto e garantire un confronto concorrenziale effettivo.

La precedente esperienza professionale può quindi assumere valore premiale quando costituisce un indice concreto della qualità dell’offerta.

Non è sufficiente, invece, premiare genericamente il curriculum dell’impresa.

Servizi intellettuali e peso dell’esperienza

Un aspetto centrale della decisione riguarda gli appalti di servizi ad alto contenuto intellettuale.

Quando le prestazioni sono standardizzate, le modalità esecutive possono offrire margini limitati di differenziazione. In questi casi, l’esperienza maturata in attività specifiche può rappresentare un indicatore significativo dell’affidabilità tecnica.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificato anche il peso di 42 punti attribuito al criterio contestato, considerando le particolari caratteristiche dell’affidamento.

La valutazione deve quindi essere effettuata in concreto, senza applicare automaticamente un divieto di valorizzazione dei requisiti soggettivi.

Le conseguenze per le stazioni appaltanti

La sentenza offre indicazioni utili nella predisposizione dei documenti di gara.

Le amministrazioni possono valorizzare l’esperienza pregressa, ma devono collegarla alla qualità della prestazione richiesta. Occorre inoltre distinguere chiaramente i requisiti minimi di partecipazione dagli elementi oggetto di valutazione.

Il principio centrale è che l’esperienza non deve costituire un vantaggio automatico, ma un elemento idoneo a dimostrare la migliore qualità dell’offerta.

La decisione conferma così un approccio sostanziale alla valutazione delle offerte, coerente con i principi del risultato e della fiducia previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Riferimento giurisprudenziale: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 ottobre 2026, n. 7773.