Consorzio stabile e lavori in proprio: la qualificazione autonoma consente di eseguire direttamente le prestazioni per le quali le consorziate designate non possiedono i requisiti richiesti. Lo chiarisce il TAR Piemonte, sede di Torino, con la sentenza n. 2081 del 29 ottobre 2026, che interpreta l’art. 67 del d.lgs. 36/2023 alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici.
La pronuncia distingue tra l’utilizzo dei requisiti del consorzio da parte delle consorziate e l’esecuzione diretta dei lavori da parte del consorzio stesso.
La controversia sulla qualificazione delle consorziate
La vicenda riguarda una gara indetta dal Politecnico di Torino per la riqualificazione del complesso di Torino Esposizioni. L’appalto aveva un valore superiore a 44 milioni di euro.
La seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che alcune consorziate esecutrici fossero prive delle qualificazioni necessarie per determinate categorie di lavori.
Secondo la ricorrente, tali carenze non potevano essere compensate dai requisiti posseduti dal consorzio mandatario del raggruppamento aggiudicatario.
Il TAR ha respinto la censura, riconoscendo la possibilità per il consorzio stabile di eseguire direttamente le lavorazioni interessate.
Articolo 67: i limiti del cumulo alla rinfusa
Il punto centrale riguarda il cumulo alla rinfusa, ossia il meccanismo che consente di utilizzare i requisiti di qualificazione nell’ambito del rapporto consortile.
Dopo il d.lgs. 209/2024, l’art. 67, comma 1, del Codice non permette più il trasferimento automatico dei requisiti dal consorzio stabile alla consorziata esecutrice negli appalti di lavori.
La consorziata deve possedere la qualificazione richiesta per le prestazioni che esegue. In alternativa, nei casi consentiti, può ricorrere all’avvalimento contrattuale previsto dall’art. 104.
Resta invece ammesso, nei termini di legge, il cumulo dei requisiti dalle consorziate al consorzio.
Quando il consorzio stabile può eseguire i lavori in proprio
Il TAR richiama l’art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023. La disposizione consente ai consorzi stabili di eseguire le prestazioni attraverso la propria struttura oppure tramite le consorziate indicate in gara.
Non è necessario che ogni consorziata possieda le qualificazioni per tutte le categorie affidate al consorzio. I requisiti devono riferirsi alle lavorazioni effettivamente eseguite dalla singola impresa.
Se una consorziata non è qualificata per determinate opere, il consorzio può assumerne direttamente l’esecuzione, purché possieda in proprio le qualificazioni necessarie e disponga di un’autonoma struttura operativa.
Questa possibilità non equivale a un prestito automatico dei requisiti.
Qualificazione autonoma e dichiarazioni di gara
Nel caso esaminato, il consorzio possedeva autonomamente le qualificazioni per tutte le categorie di lavori assunte nel raggruppamento.
Inoltre, le dichiarazioni di gara attribuivano le quote di esecuzione al consorzio nel suo complesso, senza ripartirle tra le singole consorziate.
Il Collegio ha quindi escluso che l’esecuzione diretta contrastasse con gli impegni assunti in sede di offerta.
La soluzione è coerente con la giurisprudenza richiamata nella sentenza, tra cui il Consiglio di Stato n. 3148/2023.
Le conseguenze per le gare pubbliche
La sentenza chiarisce un principio rilevante per stazioni appaltanti e operatori economici: la mancanza di qualificazione di una consorziata non impedisce necessariamente al consorzio stabile di eseguire i lavori.
Occorre verificare chi realizzerà concretamente le prestazioni, quali requisiti possiede e come sono stati formulati gli impegni di gara.
La qualificazione autonoma del consorzio assume quindi un ruolo decisivo. Non elimina gli obblighi delle consorziate, ma consente l’esecuzione diretta delle opere nei limiti previsti dal Codice.
Riferimento giurisprudenziale: TAR Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 29 ottobre 2026, n. 2081.




