Il cumulo DL e CSE negli appalti non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 21 settembre 2026, n. 6984.
La pronuncia affronta un tema rilevante per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e la possibilità di attribuire allo stesso professionista le funzioni di Direttore dei lavori (DL) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Secondo Palazzo Spada, la disposizione non introduce un requisito di ammissione alla procedura di gara.
Articolo 114 del Codice dei contratti e fase esecutiva
L’art. 114, comma 4, stabilisce che, nei contratti di importo non superiore a un milione di euro e in assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, il Direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di CSE, se possiede i requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza.
Il Consiglio di Stato attribuisce particolare rilievo alla collocazione sistematica della norma.
L’articolo disciplina infatti la fase di esecuzione del contratto. Non detta, invece, le condizioni necessarie per partecipare a una procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
Da questo elemento deriva una conseguenza importante. L’eventuale incompatibilità tra DL e CSE non può essere trasformata automaticamente in una causa di esclusione dalla gara.
Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione
La sentenza richiama la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.
I primi devono essere posseduti nei termini stabiliti dalla normativa e dalla lex specialis. I secondi riguardano, invece, le condizioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto.
Per i servizi di architettura e ingegneria, i requisiti di partecipazione trovano la propria disciplina nel Codice dei contratti pubblici. In particolare, assumono rilievo le disposizioni sui requisiti generali e speciali.
L’art. 114, comma 4, non può quindi integrare automaticamente la disciplina di gara introducendo una nuova causa di esclusione non espressamente prevista.
Quando il cumulo tra DL e CSE può diventare incompatibile
Il Consiglio di Stato non afferma, tuttavia, che DL e CSE possano sempre coincidere.
La questione cambia in presenza di lavori complessi e caratterizzati da rischi di interferenze. In tali circostanze può configurarsi una causa di incompatibilità tra le due funzioni.
Ma, precisa il Collegio, tale verifica appartiene normalmente alla fase esecutiva.
Una diversa conclusione è possibile quando la lex specialis anticipa espressamente la separazione dei ruoli alla fase di partecipazione e qualifica i lavori come complessi e soggetti a rischi di interferenze.
È quindi la disciplina concreta della procedura ad assumere un ruolo decisivo.
La lex specialis non può essere integrata con cause di esclusione implicite
Nel caso esaminato, il disciplinare non vietava espressamente il cumulo delle funzioni. Al contrario, consentiva in termini generali che uno stesso soggetto assumesse più prestazioni specialistiche.
Per Palazzo Spada non era dunque possibile ricavare dall’art. 114 una causa di esclusione automatica.
Il principio è coerente con la tassatività delle cause di esclusione e con il favor partecipationis. Le clausole della legge di gara devono essere interpretate secondo criteri letterali e sistematici. In presenza di disposizioni ambigue, non possono essere introdotti per via interpretativa ulteriori ostacoli alla partecipazione.
Possibile la sostituzione del professionista in fase esecutiva
La decisione affronta anche il tema della sostituzione del professionista.
Se l’incompatibilità emerge nella fase esecutiva, il soggetto indicato può essere sostituito con un altro professionista in possesso dei requisiti richiesti, soprattutto quando quest’ultimo fa già parte del gruppo di lavoro.
La modifica dei ruoli interni al gruppo, in tali condizioni, non determina necessariamente una modifica dell’offerta tecnica.
La sentenza n. 6984/2026 delimita così l’ambito applicativo dell’art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023: la separazione tra Direttore dei lavori e CSE può rilevare nell’esecuzione del contratto, ma non diventa automaticamente un requisito di partecipazione alla gara in assenza di una specifica previsione della lex specialis.




