TAR Roma, 10.09.2025 n. 16146 affronta un tema cruciale nel diritto degli appalti pubblici: la qualificazione dei servizi come “intellettuali” e la conseguente esclusione dell’obbligo di indicare costi della manodopera e CCNL applicato. La decisione chiarisce i limiti di applicazione delle norme del nuovo Codice dei contratti.
Il caso: il ricorso contro l’aggiudicazione
Il ricorso è stato proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese escluso dall’appalto bandito dalla Regione Lazio per la gestione dei “buoni servizio” a sostegno dell’infanzia e dell’inclusione sociale.
Il RTI ricorrente ha contestato l’aggiudicazione a KPMG Advisory S.p.A., sollevando diversi motivi, tra cui:
- l’omessa indicazione, nell’offerta dell’aggiudicatario, dei costi della manodopera e del CCNL;
- la mancata previsione, nei documenti di gara, di tali costi come richiesto dall’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023.
La natura dei servizi appaltati
Il TAR ha rilevato che i servizi oggetto dell’appalto hanno natura prevalentemente intellettuale.
Le attività richieste – progettazione, gestione specialistica, programmazione, controllo e progettazione sociale – richiedono elevate competenze professionali e non possono essere standardizzate.
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2024, n. 4502) stabilisce che un servizio è intellettuale quando implica la elaborazione di soluzioni personalizzate, non riducibili a mansioni ripetitive.
Costi della manodopera e CCNL: quando non sono obbligatori
Secondo il TAR, la natura intellettuale dell’appalto esclude l’obbligo di indicare separatamente:
- costi della manodopera;
- oneri aziendali di sicurezza;
- CCNL applicato.
Infatti, l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 esenta i servizi intellettuali da tali obblighi. Inoltre, anche la lex specialis non prevedeva l’indicazione dei costi della manodopera.
L’onere di immediata impugnazione
Il TAR ha chiarito che eventuali carenze della documentazione di gara – come l’assenza di indicazioni sui costi della manodopera – dovevano essere contestate subito con l’impugnazione del bando.
Tale principio, costante nella giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), mira a garantire certezza delle procedure e parità tra concorrenti.
La decisione finale
Il ricorso è stato respinto.
Il TAR ha confermato che i servizi oggetto dell’appalto erano di natura intellettuale, escludendo quindi l’obbligo di indicare costi di manodopera e CCNL.
Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità della vicenda.
Implicazioni pratiche per operatori e stazioni appaltanti
La sentenza TAR Roma, 10.09.2025 n. 16146 ha un impatto rilevante:
- conferma che nei servizi intellettuali non sussiste obbligo di indicare costi della manodopera;
- richiama l’attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni nei bandi;
- ribadisce l’onere di immediata impugnazione delle clausole di gara carenti.
Questa decisione rappresenta un importante precedente interpretativo per imprese e stazioni appaltanti, specie nei settori ad alta componente professionale.




