TAR Napoli, 22.08.2025 n. 5957: clausole escludenti e bando di gara

La sentenza TAR Napoli, 22.08.2025 n. 5957 affronta il tema delle clausole escludenti nei bandi di gara. Il ricorso era stato presentato dal Consorzio Progetto Multiservizi contro l’Azienda Ospedaliera dei Colli. La contestazione riguardava la presunta sottostima dei costi della manodopera. Secondo la ricorrente, tale previsione avrebbe reso impossibile formulare un’offerta economica sostenibile. Il TAR, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo i limiti applicativi della nozione di clausola immediatamente escludente.

Il ricorso e le censure

Il consorzio ha sostenuto che la previsione sul costo del lavoro fosse immediatamente lesiva, perché avrebbe impedito la partecipazione alla gara. L’argomentazione richiamava la giurisprudenza consolidata sulle clausole escludenti, che vanno impugnate subito in quanto idonee a generare un pregiudizio diretto. In particolare, la ricorrente ha invocato la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, denunciando un difetto di istruttoria e una sottovalutazione dei livelli contrattuali applicabili al personale.

La posizione del TAR Napoli

Il TAR Napoli ha respinto la ricostruzione. Ha ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le clausole immediatamente escludenti sono quelle che, in modo oggettivo, impediscono la presentazione di un’offerta. Rientrano in questa categoria:

  • oneri manifestamente sproporzionati,
  • regole che rendono la partecipazione impossibile,
  • condizioni contrattuali abnormi o contra ius,
  • mancanza di dati essenziali per la formulazione dell’offerta.

Nel caso concreto, tuttavia, la presunta lesività è stata smentita da due elementi: la partecipazione di otto operatori economici e la stessa presentazione di un’offerta da parte del consorzio ricorrente.

La regola generale sull’impugnazione

Esclusa la natura immediatamente escludente della clausola, il TAR ha ribadito la regola generale: il bando di gara va impugnato insieme all’atto che concretamente lede l’interesse del partecipante, ossia l’esclusione o la mancata aggiudicazione. Non basta la mera previsione economica ritenuta insufficiente.

Gli effetti della decisione

Con la sentenza TAR Napoli, 22.08.2025 n. 5957, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. Questa pronuncia conferma un principio costante: non tutte le previsioni contestabili in un bando sono immediatamente escludenti. Solo quelle che impediscono, in modo oggettivo e inequivocabile, la presentazione dell’offerta giustificano un ricorso immediato.

Conclusioni

La decisione ha un valore pratico rilevante. Gli operatori economici devono distinguere tra:

  • clausole immediatamente escludenti, da impugnare subito,
  • previsioni non impeditivi, che possono essere contestate solo dopo un atto lesivo concreto.

Per i professionisti del diritto, la sentenza rafforza la necessità di valutare attentamente i bandi, distinguendo tra illegittimità che ostacolano la partecipazione e semplici difficoltà economiche o interpretative. In sintesi, il TAR Napoli conferma un orientamento giurisprudenziale che tutela l’equilibrio tra certezza delle procedure e diritto di difesa degli operatori.