Unica offerta in gara: aggiudicazione non automatica

Unica offerta in gara: l’aggiudicazione non è automatica. Con la sentenza 8 ottobre 2026, n. 1929, il TAR Veneto chiarisce che i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non obbligano la stazione appaltante ad affidare il contratto quando manca la prova della sostenibilità economica dell’offerta.

Il caso: due esclusioni e gara deserta

La controversia riguarda la concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale. Alla procedura avevano partecipato due imprese. La prima classificata aveva ottenuto l’aggiudicazione, poi annullata per la mancata iscrizione nella white list al momento della partecipazione.

La seconda classificata non ha tuttavia ottenuto l’affidamento. Il Comune ha giudicato la sua offerta non congrua, dopo la verifica prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

La Provincia, quale stazione unica appaltante qualificata, ha recepito tale valutazione. Ha quindi escluso anche la seconda concorrente e dichiarato deserta la gara.

Unica offerta in gara e principio del risultato

La cooperativa esclusa ha impugnato gli atti, sostenendo che l’estromissione della prima classificata le attribuisse il diritto all’aggiudicazione.

Il TAR ha respinto questa tesi. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, non impongono un affidamento a ogni costo.

Il principio del risultato non coincide con la semplice conclusione della gara. Richiede che il contratto possa essere eseguito correttamente e che l’affidamento realizzi l’interesse pubblico.

La presenza di un solo concorrente non riduce quindi la necessità di verificarne l’affidabilità economica.

Verifica di anomalia: i costi devono essere dimostrati

Il nodo decisivo riguardava la sostenibilità dei costi del personale. Durante il contraddittorio, la concorrente aveva presentato diversi prospetti economici.

Restavano però insufficientemente giustificate alcune economie. Tra queste figuravano agevolazioni contributive ipotetiche, variazioni nel calcolo dell’IRAP e riduzioni degli oneri per le sostituzioni del personale.

Per il TAR, mantenere invariato il prezzo non basta. L’impresa deve dimostrare, con elementi concreti, che le condizioni offerte consentono di eseguire il servizio.

La verifica di anomalia non si esaurisce nella ricerca di singole inesattezze. Riguarda l’attendibilità complessiva dell’offerta e rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Esclusione motivata e contraddittorio

I giudici hanno escluso che l’estromissione fosse automatica. Il responsabile unico del progetto aveva richiesto ripetuti chiarimenti e valutato le giustificazioni finali.

La Provincia poteva inoltre recepire l’istruttoria comunale senza ripeterla.

L’art. 90, comma 1, lett. d), del Codice disciplina infatti la comunicazione dell’esclusione. Non costituisce una causa autonoma di estromissione.

Le conseguenze per imprese e stazioni appaltanti

La sentenza conferma un principio rilevante: essere l’unico concorrente rimasto non significa avere diritto all’aggiudicazione.

Per le imprese, le economie dichiarate devono essere verificabili e coerenti con i costi effettivi. Per le stazioni appaltanti, il principio del risultato richiede una scelta sostenibile, fondata su un’istruttoria adeguata.

L’interesse pubblico prevale sull’esigenza di aggiudicare comunque il contratto.

Il TAR Veneto ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità delle esclusioni e della conseguente dichiarazione di gara deserta.