Costi della manodopera nelle forniture: obbligo di indicazione anche per attività minime quando l’appalto comprende attività ulteriori rispetto alla semplice consegna dei beni.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 2 settembre 2026, n. 6755. La decisione riguarda l’applicazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e individua il confine tra mera fornitura e fornitura che comporta anche l’impiego di manodopera.
Costi della manodopera e art. 108 del Codice dei contratti
L’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici prevede che, nell’offerta economica, l’operatore debba indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla sicurezza.
La norma prevede però alcune eccezioni. L’obbligo non si applica, tra l’altro, alle forniture senza posa in opera.
La qualificazione concreta dell’appalto diventa quindi decisiva.
Non basta che la procedura venga formalmente definita come fornitura. Occorre verificare quali prestazioni siano effettivamente richieste all’aggiudicatario.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
La controversia riguardava una gara per la fornitura di attrezzature destinate alla raccolta differenziata.
L’aggiudicataria aveva indicato nell’offerta costi della manodopera pari a zero.
Il disciplinare presentava disposizioni apparentemente contrastanti. Una clausola affermava che per la fornitura non erano previsti costi di manodopera. Altre disposizioni imponevano invece, a pena di esclusione, la loro specifica indicazione.
Anche il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante richiedeva di indicare separatamente tali costi.
Montaggio e assemblaggio escludono la mera fornitura
Per il Consiglio di Stato, l’elemento decisivo emergeva dal capitolato.
L’appalto non prevedeva soltanto la consegna delle attrezzature. Alcuni beni dovevano essere anche montati o assemblati.
Il capitolato poneva infatti a carico dell’aggiudicatario il trasporto, la consegna, il montaggio, l’assemblaggio e quanto necessario per rendere la fornitura perfettamente funzionante.
Si trattava, dunque, di prestazioni che richiedevano l’impiego di personale.
Secondo il Collegio, l’appalto doveva essere qualificato come fornitura con una componente, anche minima, di manodopera.
Di conseguenza, non risultava applicabile l’eccezione prevista dall’art. 108, comma 9, per le forniture senza posa in opera.
L’indicazione dei costi è richiesta a pena di esclusione
La conclusione del Consiglio di Stato è particolarmente rilevante per gli operatori economici.
Se la prestazione richiede attività materiali ulteriori rispetto alla mera consegna, il costo della manodopera deve essere indicato quando previsto dalla disciplina di gara e dall’art. 108 del Codice.
Nel caso esaminato, l’indicazione di un valore pari a zero non poteva quindi essere considerata corretta.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la clausola del disciplinare che escludeva i costi di manodopera dovesse essere considerata un refuso.
La restante documentazione di gara era infatti univoca nel richiedere la loro indicazione.
Cosa cambia per imprese e stazioni appaltanti
La sentenza n. 6755/2026 richiama l’attenzione sulla necessità di analizzare la sostanza della prestazione contrattuale.
Per le imprese non è sufficiente fare affidamento sulla qualificazione formale dell’appalto come fornitura.
Occorre verificare se siano previste attività di montaggio, assemblaggio, installazione o altre prestazioni che richiedano l’impiego di personale.
Anche una componente quantitativamente ridotta può assumere rilievo.
Le stazioni appaltanti, dal canto loro, devono predisporre una lex specialis chiara e coerente, evitando indicazioni contrastanti sui costi della manodopera.
La corretta qualificazione della prestazione incide infatti direttamente sulla validità dell’offerta e può determinare l’esclusione dalla procedura.




