Subappalto oltre i limiti: niente esclusione dalla gara se l’impresa possiede tutti i requisiti per eseguire direttamente i lavori. La dichiarazione può essere corretta mediante soccorso istruttorio. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 20 agosto 2026, n. 6561. La decisione distingue il subappalto facoltativo da quello necessario o qualificante.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
La controversia riguardava una gara per la messa in sicurezza di alcune aree industriali della provincia di Potenza.
L’impresa aggiudicataria aveva dichiarato nel DGUE di voler subappaltare il 50% delle lavorazioni della categoria prevalente OG3. La stazione appaltante aveva invece fissato un limite inferiore al 50%.
L’amministrazione aveva quindi attivato il soccorso istruttorio. L’impresa aveva corretto la percentuale, riducendola al 49%.
Il TAR Basilicata aveva ritenuto illegittima questa scelta. Secondo il giudice di primo grado, la dichiarazione iniziale avrebbe dovuto determinare l’esclusione dalla procedura.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza.
Subappalto oltre i limiti e art. 119 del Codice
L’articolo 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023 vieta di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni. Vieta anche il subappalto della parte prevalente delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.
La violazione comporta la nullità dell’accordo concluso tra appaltatore e subappaltatore. Si tratta, però, di una sanzione contrattuale. Non è una causa automatica di esclusione dalla gara.
La nullità riguarda quindi l’accordo di subappalto. Non colpisce la partecipazione dell’operatore economico alla procedura.
La parte eccedente il limite non può essere autorizzata nella fase esecutiva. Le relative lavorazioni devono essere svolte direttamente dall’appaltatore.
La differenza tra subappalto facoltativo e necessario
La conclusione vale quando il subappalto è facoltativo. In questo caso, l’impresa possiede autonomamente la qualificazione richiesta e può eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.
Nella vicenda esaminata, l’aggiudicataria disponeva della qualificazione OG3, classifica VIII. La gara richiedeva soltanto la classifica IV. Il ricorso al subappalto non serviva, dunque, a integrare un requisito mancante.
Diverso è il subappalto necessario o qualificante. In tale ipotesi, l’operatore ricorre a un’altra impresa perché non possiede la qualificazione richiesta per alcune lavorazioni.
La relativa dichiarazione incide sui requisiti di partecipazione. Per questo non può essere modificata dopo la scadenza del termine per presentare l’offerta.
Quando è ammesso il soccorso istruttorio
Nel subappalto facoltativo, la percentuale indicata nel DGUE non costituisce un elemento essenziale dell’offerta. Non modifica il contenuto tecnico o economico della proposta. Non influisce neppure sulla sua valutazione.
Secondo il Consiglio di Stato, la dichiarazione può quindi essere sanata ai sensi dell’articolo 101, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
Il soccorso istruttorio consente di correggere l’irregolarità senza alterare l’offerta. Nel caso concreto, è stato pertanto legittimo ridurre la quota dichiarata dal 50% al 49%.
Il principio stabilito dalla sentenza
Il subappalto oltre i limiti non giustifica l’esclusione se ha natura facoltativa e il concorrente possiede la qualificazione necessaria.
La stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio. Resta invece nullo e non autorizzabile l’accordo di subappalto per la parte eccedente.
La sentenza separa con chiarezza la fase di partecipazione dalla fase di esecuzione. La dichiarazione irregolare non determina sempre l’espulsione. Occorre verificare se il subappalto serva a integrare un requisito oppure rappresenti una semplice scelta organizzativa dell’impresa.




