Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte: obbligatori i coefficienti individuali prima di arrivare alla valutazione collegiale dell’offerta tecnica. Lo chiarisce il TAR Campania, Napoli, con la sentenza 14 settembre 2026, n. 5196.
Il principio riguarda le procedure nelle quali il disciplinare prevede che ogni commissario esprima una propria valutazione. Tale passaggio non può essere omesso. Né può essere sostituito direttamente da un coefficiente collegiale.
Valutazione delle offerte e giudizi individuali dei commissari
La controversia riguardava una gara per lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione. L’affidamento era basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il disciplinare prevedeva il metodo del confronto a coppie. Ogni componente della Commissione doveva quindi confrontare autonomamente le offerte, indicare la propria preferenza e attribuire il relativo grado.
Solo dopo questa prima fase era possibile calcolare la media dei coefficienti e arrivare alla valutazione finale della Commissione.
Nel caso esaminato dal TAR, però, era stata predisposta una sola matrice triangolare. Da tale documento non risultavano le preferenze dei singoli commissari. Non era neppure ricostruibile il successivo passaggio dai coefficienti individuali alla loro media.
Commissione giudicatrice: la verbalizzazione è essenziale
Secondo il TAR, il problema non riguarda un mero formalismo.
La valutazione individuale consente infatti di verificare come ciascun commissario abbia esercitato la propria discrezionalità tecnica. Di conseguenza, anche la sua verbalizzazione assume un ruolo essenziale ai fini della trasparenza della procedura.
La Commissione aveva invece proceduto a un’ulteriore valutazione discrezionale dei risultati ottenuti. In questo modo non aveva rispettato il metodo stabilito dalla lex specialis.
Il Collegio ha quindi ritenuto violato l’articolo 18.2 del disciplinare. La disposizione richiedeva espressamente, in una prima fase, l’espressione delle singole preferenze e, solo successivamente, la formazione del giudizio collegiale.
Dal coefficiente individuale al coefficiente collegiale
La sentenza richiama anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 14 dicembre 2022.
Il principio è preciso. Nel confronto a coppie esistono due momenti distinti. Prima viene il coefficiente attribuito dal singolo commissario. Poi viene il coefficiente collegiale della Commissione.
L’autonomia dei giudizi non deve essere soltanto teorica. Deve risultare dagli atti della procedura. La stazione appaltante deve quindi poter dimostrare che ogni commissario ha svolto autonomamente la valutazione richiesta.
La tracciabilità del procedimento valutativo permette di verificare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica. Inoltre, riduce il rischio che il giudizio individuale venga assorbito, sin dall’origine, da una decisione collettiva.
L’effetto del vizio sull’aggiudicazione
Per il TAR, la violazione ha inciso direttamente sulla valutazione delle offerte tecniche.
Non si trattava, dunque, di una semplice irregolarità documentale. L’assenza delle valutazioni individuali impediva di verificare il corretto svolgimento di una fase prevista espressamente dalla disciplina di gara.
Per questo motivo il giudice amministrativo ha annullato l’aggiudicazione.
Il TAR ha però escluso l’inefficacia del contratto, poiché i lavori erano ormai sostanzialmente ultimati. Ha inoltre precisato che l’annullamento non attribuiva automaticamente alla ricorrente il diritto all’aggiudicazione. Sarebbe stata necessaria la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte.
Cosa devono fare le stazioni appaltanti
La decisione offre un’indicazione operativa importante.
Quando il disciplinare impone una valutazione individuale, la Commissione deve rispettare esattamente la sequenza prevista. Prima devono emergere i giudizi dei singoli commissari. Quindi tali giudizi devono essere verbalizzati. Solo dopo può formarsi il coefficiente collegiale.
La collegialità della decisione finale non elimina, quindi, l’autonomia della valutazione individuale.
Per stazioni appaltanti e Commissioni giudicatrici la corretta verbalizzazione diventa così una garanzia sostanziale. Serve a rendere trasparente, controllabile e conforme alla lex specialis l’intero procedimento di valutazione delle offerte.




