Equivalenza CCNL negli appalti: il TAR Lazio esclude le indennità variabili

L’equivalenza CCNL negli appalti deve essere dimostrata attraverso le componenti fisse della retribuzione. Le indennità variabili non possono compensare differenze economiche tra contratti collettivi.

Lo chiarisce il TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con la sentenza n. 16114 del 15 ottobre 2026, che conferma l’esclusione di un operatore economico da una gara pubblica.

La pronuncia offre indicazioni rilevanti sull’applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.01.

CCNL negli appalti: gli obblighi della stazione appaltante

L’art. 11 del Codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante di individuare il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto.

Il contratto deve essere coerente con le prestazioni richieste e con il settore di attività.

L’indicazione nella documentazione di gara costituisce il riferimento per verificare le tutele economiche e normative garantite ai lavoratori.

L’operatore economico può applicare un CCNL diverso?

L’art. 11, comma 3, consente all’impresa di indicare un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla lex specialis.

Questa possibilità non è però incondizionata.

Il comma 4 richiede che il diverso CCNL garantisca tutele equivalenti a quelle del contratto individuato dalla stazione appaltante.

La libertà di scelta contrattuale non può quindi tradursi in una riduzione delle garanzie riconosciute ai lavoratori.

Dichiarazione di equivalenza: cosa deve dimostrare l’impresa

L’operatore deve presentare una dichiarazione che consenta di verificare l’equivalenza delle tutele.

La valutazione riguarda sia il trattamento economico sia le condizioni normative.

Non basta affermare che i due contratti assicurano garanzie analoghe. Occorre fornire elementi concreti, verificabili e coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto.

Retribuzione fissa e indennità variabili: la decisione del TAR

La controversia riguardava una gara di Rete Ferroviaria Italiana.

L’impresa esclusa applicava il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, mentre la gara richiamava il CCNL Servizi Ambientali.

La società aveva riconosciuto uno scostamento retributivo rispetto al contratto di riferimento. Sosteneva però di compensarlo attraverso l’indennità di trasferta.

Il TAR ha respinto questa interpretazione.

L’art. 4 dell’Allegato I.01 stabilisce che il confronto economico deve considerare le componenti fisse della retribuzione globale annua.

L’indennità di trasferta dipende invece dalle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa. Ha quindi natura variabile e non può colmare il differenziale retributivo.

L’equivalenza deve fondarsi su trattamenti stabili, non su somme che potrebbero non maturare.

Le conseguenze per imprese e stazioni appaltanti

La sentenza richiama l’importanza di una verifica preventiva e documentata.

Le stazioni appaltanti devono individuare correttamente il CCNL di riferimento e valutare l’equivalenza secondo i criteri normativi.

Le imprese devono predisporre dichiarazioni fondate su dati retributivi attendibili, distinguendo le voci fisse dagli emolumenti eventuali.

Nel caso esaminato, l’esclusione dell’indennità di trasferta dal calcolo ha lasciato irrisolto il divario economico tra i due CCNL.

Per il TAR, tale circostanza era sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara.